Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 09/01/2006 n. 52

a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonchè a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia indicato nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una società di revisione designati dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può aver l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. La proposta presentata da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purchè autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il terzo può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione.».

Art. 115 - Sostituzione dell'articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 125 (Esame della proposta e comunicazione ai creditori). La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma. Una volta espletati tali adempimenti preliminari, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del curatore, ordina che la proposta venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni nè superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. Se le proposte sono più di una, devono essere portate in votazione contemporaneamente. Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinchè possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee.».

Art. 116 - Sostituzione dell'articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 126 (Concordato nel caso di numerosi creditori). Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anzichè con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.».

Art. 117 - Sostituzione dell'articolo 127 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 127 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 127 (Voto nel concordato). Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento. La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.».

Art. 118 - Sostituzione dell'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 128 (Approvazione del concordato). Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di una sentenza emessa successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.».

Art. 119 - Sostituzione dell'articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 129 (Giudizio di omologazione). Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito della relazione conclusiva del curatore; se la proposta di concordato è stata presentata dal curatore, la relazione è redatta e depositata dal comitato dei creditori. Analogamente si procede se sussiste la maggioranza per somma e per classi di cui al settimo comma e il proponente richiede che il tribunale proceda all'approvazione del concordato. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. Se sono state proposte opposizioni ovvero se è stata presentata la richiesta di omologazione, si procede ai sensi dell'articolo 26, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, in quanto compatibili. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrato il raggiungimento della maggioranza di cui all'articolo 128, primo comma, primo periodo, può omologare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Al fine di quanto previsto dal settimo comma, le classi di creditori non ammessi al voto ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 sono considerate favorevoli ai soli fini del requisito della maggioranza delle classi. » .

Art. 120 - Sostituzione dell'articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 130 (Efficacia del decreto). La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.».

Art. 121 - Sostituzione dell'articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 131 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: «Art. 131 (Reclamo). Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti; assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non inferiore a trenta giorni. Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata. All'udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto motivato. Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma dell'articolo 17, può essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione.».

Art. 122 - Abrogazione degli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. Gli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono abrogati.

Art. 123 - Modifiche all'articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «nella sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «nel decreto»

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cau zioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.».

 

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